SEMPLIFICAZIONI PER LA DETRAZIONE DEL 36%

 

 

Interventi di recupero sul patrimonio edilizio

 

Il “Decreto Sviluppo” (D.L. 13/05/2011 in vigore dal 14/05/2011) ha apportato due semplificazioni in merito agli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione Irpef del 36%:

Æ  il preventivo invio al Centro Operativo di Pescara, mediante lettera raccomandata, della “Comunicazione di inizio lavori” prima dell’inizio dei lavori stessi;

Æ  la distinta indicazione nelle fatture/ricevute fiscali del costo della manodopera del personale dipendente, qualora impiegato dalle imprese esecutrici dei lavori.

 

Novità

Le nuove disposizioni, come sopra accennato, si collocano nell’ambito dell’art. 7, il quale contiene diverse misure di semplificazione fiscale a vantaggio dei contribuenti, imprese e privati.

A seguito della prima modifica, cioè dell’abolizione dell’obbligo di preventivo invio della “Comunicazione di inizio lavori” il contribuente che intende fruire della detrazione fiscale del 36% non dovrà più inviare nessuna comunicazione, ma dovrà indicare alcuni dati nella dichiarazione dei redditi. Ovviamente le sopra indicate novità riguarderanno la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011 (mod. 730/2012 o mod. UNICO/2012).

Pertanto, i soggetti che hanno iniziato lavori agevolati nel corso del 2010 e non hanno preventivamente

inviato la “Comunicazione di inizio lavori” oppure l’hanno inviata tardivamente, non possono avvalersi della nuova semplificazione fiscale e, di conseguenza, decadono dal beneficio fiscale.

Per quanto riguarda la seconda semplificazione, il sopra menzionato Decreto, ha abrogato l’obbligo, da

parte delle imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione legati all’agevolazione del 36%, di indicare

distintamente nelle fatture o ricevute fiscali il costo della manodopera relativa al personale dipendente

eventualmente impiegato. Pertanto a far data dal 14/05/2011 le fatture emesse a seguito di lavori di ristrutturazione possono non contenere la distinta indicazione del costo della manodopera.

 

Abolizione della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara

La prima semplificazione riguarda l’abolizione dell’obbligo di invio, mediante raccomandata, della comunicazione di inizio lavori prevista dall’art.1, co.1, lett.a) del D.M. n.41/98. Dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n.70/11, non è più obbligatorio inviare mediante raccomandata cartacea all’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) la comunicazione di inizio lavori. Pertanto, i contribuenti che intendano fruire della detrazione Irpef del 36% sono interessati da adempimenti semplificati e non dovranno più preoccuparsi di alcun obbligo preventivo all’inizio dei lavori.

Il nuovo testo dell’art.1, co.1, lett.a) del D.M. n.41/98 prevede che debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi:

-         i dati catastali identificativi dell’immobile;

-         se i lavori sono effettuati dal possessore o dal detentore dell’immobile;

-         gli estremi di registrazione dell’atto che, eventualmente, costituisce titolo per la detenzione dell’immobile stesso (ad esempio del contratto di comodato o di locazione);

-         gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Devono, inoltre, essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate i documenti che saranno indicati in un Provvedimento di prossima emanazione. Permangono, invece, gli altri obblighi previsti dall’art.1, co.1, lett.b) del D.M. n.41/98, cioè l’obbligo di conservare la documentazione che certifichi gli interventi e le contabili dei bonifici che dimostrino gli avvenuti pagamenti. 

La recente Circolare n.20 del 13 maggio 2011 ha, in merito alla detrazione del 36%, chiarito che nel caso di presenza di più soggetti che intendano fruire della agevolazione laddove vi siano bonifico e fatture intestati ad un solo possessore mentre la spesa è sostenuta da entrambi, il beneficio va riconosciuto proporzionalmente a ciascuno dei soggetti che hanno effettivamente sostenuto l’onere, a condizione che nelle fatture venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da ciascuno.

Anche se le novità introdotte dal Decreto Sviluppo sono già in vigore dallo scorso 14 maggio, in attesa della emanazione del Provvedimento attuativo e dei chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate circa l’effettiva decorrenza della abolizione in commento, si suggerisce, in via cautelativa, anche per i lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati in data successiva al 14 maggio 2011, di procedere comunque all’invio della Comunicazione al Centro Operativo di Pescara al fine di non pregiudicare l’eventuale fruizione dell’agevolazione.

 

Abolizione dell’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera

La seconda semplificazione riguarda la soppressione dell’obbligo imposto alle imprese che eseguono i lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo di indicare in fattura il costo della manodopera: si trattava di un obbligo introdotto dallo scorso 4 luglio 2006, il cui mancato assolvimento costituiva causa di decadenza dall’agevolazione. Seppure fino ad oggi era sufficiente l’indicazione complessiva, e non puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati, del costo della manodopera impiegata (anche nei casi di cessione di beni con posa in opera degli stessi), si tratta di un’eliminazione gradita in quanto spesso comportava calcoli non sempre agevoli in presenza di lavori eseguiti da appaltatori con la presenza di subappaltatori.

 

 

06/06/2011

 

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